Vittoria!

Mani alzate al cielo in segno di vittoriaSi è levato da Piazza Monte Citorio un applauso liberatorio quando gli organizzatori hanno annunciato che entrambi gli obiettivi della mobilitazione sono stati centrati.

I convenuti alla Manifestazione indetta da FAND e FISH hanno appreso pressoché in diretta che, nel testo approvato definitivamente dalla Commissione Bilancio del Senato, è scomparso qualsiasi riferimento restrittivo all’indennità di accompagnamento. Che l’altro obiettivo fosse stato raggiunto era già noto da ieri sera: Azzollini, relatore di Maggioranza in Commissione Bilancio, aveva confermato l’abrogazione dell’innalzamento della percentuale di invalidità necessaria per l’assegno agli invalidi parziali. Si torna al 74%.

È un risultato che premia l’azione di queste settimane: interlocuzioni, contatti politici, documenti tecnici e di proposta, comunicazione, sensibilizzazione e mobilitazione di una base estremamente diffusa e motivata. Le due Federazioni hanno messo in campo tutte le proprie risorse per contrastare le disposizioni negative contenute nella Manovra.

Notevole la soddisfazione, ora, fra gli organizzatori della Manifestazione. “Un risultato di portata storica – commenta Giovanni Pagano, presidente della FAND – anche considerato il clima politico, le premesse, la campagna mediatica scatenata nei confronti delle persone con disabilità”.

Una vittoria che è costata molto in termini di impegno, di risorse e di energie che avremmo preferito dedicare ad azioni propositive anziché di difesa. – chiosa Pietro Barbieri, presidente della FISH – Rimane una fortissima preoccupazione per i tagli alle politiche sociali delle Regioni”.

Ed infatti è di ieri sera l’annuncio che i tagli agli enti locali verranno stabiliti secondo la “virtuosità” delle Regioni e le modalità di restrizione verranno definite in Conferenza Stato-Regioni.

Purtroppo la “virtuosità” si basa solo su elementi di bilancio e non di qualità dei servizi ai Cittadini, aspetto di cui nessuno sembra preoccuparsi. Il rischio più immediato è che nelle Regioni più inefficienti i Cittadini finiscano per pagare due volte: prima per l’inefficienza delle risposte, poi per le “sanzioni” dello Stato.

Ottimo il risultato di oggi, ma ora inizia l’impegno per domani.

Per completezza pubblichiamo il testo dell’articolo 10 del Decreto legge 78/2010 (Manovra) che risulta dopo gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio del Senato (in corsivo le aggiunte e le modificazioni.

Art. 10

Riduzione della spesa in materia di invalidità

[1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all’85 per cento.] [ABROGATO]

2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall’I.N.P.S. si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico legale, le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l’ultimo periodo è così modificato: “Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.”

4-bis. Nell’ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l’INPS è autorizzato, d’intesa con le regioni, ad avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

Scarica il comunicato stampa (pdf)

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