In questo Focus troverete una ricostruzione delle disposizioni normative relative all’istituzione e alle dotazioni economiche del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), nonché un quadro dei decreti di riparto delle risorse attribuite alle Regioni e, fino al 2010, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n.190), all’art. 1, comma 158, incrementa lo stanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Successivamente la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) rifinanzia il FNPS con circa 313 milioni di euro per l’anno 2016 e 2017 e con circa 314 milioni di euro per l’anno 2018 (Tabella C, “Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità”). Con il Decreto 28 dicembre 2017 (“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020” – Tabella 4) il FNPS viene ridotto a 276 milioni di euro per il 2018 e a 281 milioni di euro rispettivamente per il 2019 e 2020.
Con la “Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, il FNPS è portato a 401 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
Attualmente, con l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il FNPS è stato fissato a 394 milioni di euro per il 2020, 2021 e 2022 (Decreto 30 dicembre 2019 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022” – Tabella 4).
Il Fondo sarà successivamente oggetto del consueto decreto di riparto fra le Regioni.
Indice
Istituzione e caratteristiche del FNPS
I decreti di riparto del FNPS (con tabella riassuntiva)
Grafico 1 – Andamento delle risorse trasferite del FNPS
Istituzione e caratteristiche del FNPS
Il «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» è stato istituito dall’articolo 59, comma 44 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. n. 255.
Nella sua formulazione originaria, il Fondo era costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la finalità di promuovere interventi per la realizzazione di standard essenziali e uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, mediante finanziamenti in favore non solo di Regioni, Province Autonome ed Enti locali, ma anche di organismi del terzo settore e del volontariato.
In questa prima fase il Fondo era alimentato sia da una dotazione generale, sia dagli stanziamenti previsti da iniziative legislative di settore, tra cui quelle inerenti l’infanzia e l’adolescenza, la disabilità, le tossicodipendenze. Esso si configurava, pertanto, come una sommatoria di finanziamenti statali necessari all’attuazione delle leggi nazionali di settore.
Con la Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O. n. 186, il Fondo si configura come lo strumento mediante il quale lo Stato, insieme alle Regioni e gli Enti locali, concorre al finanziamento della spesa sociale. Ad esso viene dedicato l’articolo 20 della Legge 328/2000. Al suo interno confluiscono tutti i finanziamenti connessi alle leggi nazionali di settore vigenti nell’ambito delle politiche sociali, nonché le risorse aggiuntive stanziate dalla stessa Legge quadro in favore di Regioni e Province Autonome. Con il compito, quest’ultime, di distribuirle sul proprio territorio per l’attuazione dei Piani di Zona predisposti dagli Enti locali.
La riforma del Titolo V della Costituzione (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248) ha determinato lo spostamento della materia dell’assistenza sociale dall’area della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni a quella della potestà legislativa esclusiva delle Regioni, salvo riservare allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Il nuovo sistema dell’autonomia finanziaria delle Regioni pone limiti ben precisi allo Stato nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti in via esclusiva alle Regioni. Ciò significa che non sono ritenuti più ammissibili i finanziamenti a destinazione vincolata in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla podestà legislativa regionale. In tale direzione l’articolo 46, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n.305, S.O. n. 240, stabilisce che il Fondo venga determinato tanto dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate dall’art. 80, comma 17, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 [1], e successive modificazioni, quanto da quelli contemplati per gli interventi comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni, con la precisazione che tali stanziamenti “affluiscono al Fondo senza vincoli di destinazione”.
[1. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinari dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni: a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) legge 19 luglio 1991, n. 216; c) legge 11 agosto 1991, n. 266; d) legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465; f) legge 28 agosto 1997, n. 284; g) legge 28 agosto 1997, n. 285; h) legge 23 dicembre 1997, n. 451; i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l) legge 21 maggio 1998, n. 162; m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; n) legge 3 agosto 1998, n. 269; o) legge 15 dicembre 1998, n. 438; p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; q) legge 31 dicembre 1998, n. 476; r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.]
Alcuni successivi provvedimenti normativi hanno ridotto gli stanziamenti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali.
In particolare, le risorse del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza (istituito dalla Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, pubblicata nella Gazz. Uff. 5 settembre 1997, n. 207), inizialmente allocate nel FNPS, a decorrere dall’anno 2008 sono determinate dalla Legge di Stabilità (prima denominata Legge finanziaria), limitatamente alle risorse destinate al finanziamento degli interventi nei 15 Comuni riservatari indicati dalla legge istitutiva. Le rimanenti risorse del Fondo nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza confluiscono indistintamente nel FNPS.
Per quanto riguarda, invece, le somme destinate al finanziamento degli interventi costituenti i diritti soggettivi, la Legge finanziaria per il 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n.302, S.O. n. 243) ha disposto che essi siano finanziati attraverso appositi capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Inoltre, la stessa Legge finanziaria 2010 ha abrogato l’art. 5 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Pertanto dall’anno 2010 (fino al 2014) le somme del FNPS riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. A partire dal Decreto di riparto 2015 tale disposizione viene tuttavia superata, poiché il rifinanziamento del FNPS operato con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n.190) non comprende le quote afferenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Infine, il Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato nella Gazz. Uff. 02 agosto 2017, n.179, S.O. n. 43) ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2017, le risorse finanziarie del FNPS destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siano trasferite, per le medesime finalità, su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I decreti di riparto del FNPS
Il Fondo Nazionale Politiche Sociali è la principale fonte di finanziamento statale delle politiche sociali italiane.
Le risorse del FNPS, ripartite annualmente fra le Regioni, le Province Autonome, i Comuni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono assegnate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata.
Tabella riassuntiva ripartizioni del FNPS[1]
[1. Le dotazioni considerate in questa scheda sono unicamente quelle ripartite tra le Regioni e le Province Autonome, e quelle destinate alle Amministrazioni centrali dello Stato. Non sono considerate invece né le risorse destinate ai Comuni per l’attuazione della Legge 285/87 afferenti al FNPS fino al 2007, né quelle destinate all’INPS per la garanzia dei diritti soggettivi affluenti nel FNPS fino al 2009.]
[2. Dall’anno 2010 all’anno 2014 le somme riferite alle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono state calcolate ai fini dei relativi decreti di riparto, e inserite all’interno di questa scheda, pur essendo rese indisponibili (Riferimenti normativi: comma 109 dell’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e Circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze). A partire dal Decreto di riparto 2015 tale disposizione è stata superata.]
[3. I decreti di riparto considerati in questa scheda sono solo quelli successivi all’approvazione della Legge 328/2000.]
[4. Il Decreto 1 luglio 2004 ripartisce a Regioni e Province Autonome ulteriori 150.000.000,00 di euro afferenti al Fondo per gli asili nido, di cui all’art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).]
[5. Per l’annualità 2016, il FNPS viene ridotto di 1.000.000 di euro, in forza dell’art. 2-sexies del Decreto-Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, che individua nel FNPS le risorse da porre a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione della sentenza del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016 (concernente l’ISEE).
Nell’ambito della quota regionale, inoltre, sono resi indisponibili 24,3 milioni di euro relativi al riparto della Regione Lazio, che ha richiesto il totale definanziamento delle quote spettanti per l’anno 2016, in base all’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulle modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario.]
[6. Per l’annualità 2017, l’entità delle risorse effettivamente ripartite è pari a 77,8 milioni di euro, anziché 313 milioni, per effetto di due disposizioni. 1) L’Intesa del 23 febbraio 2017 [documento non accessibile] tra Governo, Regioni e Province Autonome (Tabella 3, “Riduzione risorse 2017”), che riduce a 99,8 milioni di euro le risorse del FNPS da ripartire. 2) L’entrata in vigore del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), che, a decorrere dall’anno 2017, trasferisce le risorse finanziarie del FNPS destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con il medesimo Decreto 2017 vengono ripartite alle Regioni anche le risorse afferenti al «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», pari a 212.000.000,00 di euro.]
[7. Per l’annualità 2019, l’entità delle risorse effettivamente ripartite è pari a 394 milioni di euro, anziché 401 milioni, per effetto della legge 17 dicembre 2018 n. 136, di conversione con modificazioni del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, che all’art. 25-quater, comma 6, stabilisce che a decorrere dall’anno 2019 gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali ad appositi capitoli di spese obbligatorie.]
Grafico 1 – Andamento delle risorse del FNPS trasferite a Regione e Province Autonome e Amministrazioni centrali. Anni 2002-2019
Fonte: nostra elaborazione su dati Ministero (cfr. Tabella precedente)