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Fondo Non Autosufficienze

In questo Focus troverete una ricostruzione delle disposizioni normative relative all’istituzione del Fondo per le non autosufficienze (FNA) e alle risorse economiche di cui è stato dotato nel corso degli anni, nonché un quadro dei decreti di riparto delle risorse attribuite alle Regioni e, fino al 2010, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232), all’articolo 5 della Parte II e alla relativa Tabella 4 – Nota integrativa, incrementa il FNA di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Tale importo va a sommarsi ai 150 milioni di euro annui previsti dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208, art. 1, comma 405) e ai 250 milioni di euro annui previsti dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n.190, art. 1, comma 159). Per un totale di 450 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
Attualmente, con l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il FNA è stato elevato a 621 milioni di euro per il 2020, che scendono a 568,9 milioni per il 2021 e a 567 milioni per il 2022 (Decreto 30 dicembre 2019 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022” – Tabella 4).

La Legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) dispone inoltre, all’art. 1, comma 109, che le eventuali risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall’INPS e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

Il Fondo sarà successivamente oggetto del consueto decreto di riparto fra le Regioni.

Indice

Istituzione del Fondo
Incrementi successivi del FNA
I decreti di riparto
Anno 2007
Anni 2008 e 2009
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Tabella riassuntiva ripartizioni FNA

Istituzione del Fondo

Il «Fondo per le non autosufficienze (FNA)» è stato istituito dall’articolo 1, comma 1264 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. n. 244. Il medesimo comma ne ha previsto l’originaria assegnazione per gli anni 2007, 2008 e 2009.
1. 1264. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.”

Incrementi successivi del FNA

Successivi provvedimenti hanno incrementato la destinazione finanziaria per alcune annualità e ne hanno introdotte per gli anni successivi.

Primo incremento: comma 465 dell’art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
465. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l’anno 2008 e di euro 200 milioni per l’anno 2009.”

Secondo incremento: comma 102 dell’art. 2, Legge 23 dicembre 2009, n. 191.
102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l’anno 2010.”

Terzo incremento: comma 8 dell’art. 23, Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.
8.  La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 658 milioni di euro per l’anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell’allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché, in via prevalente, per l’incremento della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell’assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica.”

Quarto incremento: commi 109 e 272 dell’art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
109. Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Le eventuali risorse derivanti dall’attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell’entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”
(…)
272. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l’anno 2013.”

Quinto incremento: commi 199 e 200 dell’art. 1,  Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
“199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l’anno 2014.”
“200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l’anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.”

Sesto incremento: comma 159 dell’art. 1, Legge 23 dicembre 2014, n.190.
“159. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.”

Settimo incremento: comma 405 dell’art. 1, Legge 28 dicembre 2015, n.208.
“405. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.”

Ottavo incremento: l’articolo 5 della Parte II della Legge 11 dicembre 2016, n.232, e relativa Tabella 4 – Nota integrativa, incrementa il FNA di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Inoltre, secondo l’art. 5, comma 1, del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n.243, “Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2017.”

Nono incremento: con la Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, il FNA è stato elevato a 573 milioni di euro per il 2019, 571 milioni per il 2020 e 569 milioni per il 2021, per poi essere innalzato a 5,6 miliardi di euro annui decorrere dall’anno 2022 (Decreto 31 dicembre 2018 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021” – Tabella 4).

Decimo incremento: con l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il FNA è stato elevato a 621 milioni di euro per il 2020, che scendono a 568,9 milioni per il 2021 e a 567 milioni per il 2022 (Decreto 30 dicembre 2019 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022” – Tabella 4).

I decreti di riparto

Le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze vengono ripartite annualmente attraverso altrettanti decreti di riparto.
Ciascuno decreto indica i criteri applicati per l’attribuzione delle risorse, ma fissa anche le finalità verso cui tali risorse devono essere orientate (nella tabella a fine pagine sono disponibili i link ai singoli decreti di riparto).

Anno 2007

Il Decreto ministeriale 12 ottobre 2007 (pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2008, n. 96) individua i seguenti criteri e finalità.

Criteri
Sono basati su indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:
a) popolazione residente, per Regione, d’età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
b) criteri già usati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (ex legge 8 novembre 2000, n. 328), nella misura del 40%.

Finalità
Le risorse sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, individuando le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni:
a) la previsione o il rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari;
b) l’attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie;
c) l’attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

Il Decreto di riparto 2007 sottolinea che le risorse sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi non sono sostitutivi di quelli sanitari.

Anni 2008 e 2009

Il Decreto ministeriale 6 agosto 2008 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 novembre 2008, n. 261) mantiene gli stessi criteri e le stesse finalità indicati nel precedente decreto di riparto.

Anno 2010

Il Decreto ministeriale 4 ottobre 2010 (pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2011, n. 8) mantiene gli stessi criteri di riparto indicati nel Decreto ministeriale 12 ottobre 2007 (Anno 2007). Fissa invece le seguenti finalità.

Finalità
Per la parte destinata alle Regioni e alla Province Autonome:
a) attivazione o rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa in carico personalizzata delle persone non autosufficienti, favorendo la permanenza a domicilio e in ogni caso l’appropriatezza dell’intervento, e con la programmazione degli interventi sociali integrata con la programmazione sanitaria;
b) attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia anche attraverso l’incremento delle ore di assistenza tutelare e/o l’incremento delle persone prese in carico sul territorio regionale. Eventuali trasferimenti monetari sono condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base di un progetto personalizzato e in tal senso monitorati.

Per la parte di Fondo destinata al Ministero (20 milioni):
È previsto il finanziamento di progetti di promozione di interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti, nonché di interventi in aree in cui maggiore è il ritardo e la disomogeneità nell’offerta di servizi. In tal senso viene previsto il finanziamento di iniziative sperimentali concordate con le Regioni e le Province Autonome volte a:
a) incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
b) avviare percorsi di de-istituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto «dopo di noi»;
c) innovare e rafforzare l’intervento con riferimento a particolari patologie neuro-degenerative quali la malattia di Alzheimer;
d) rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilità estrema;
e) eventuali altre iniziative con le finalità analoghe.

Anno 2011

Il Decreto ministeriale 11 novembre 2011 (pubblicato nella Gazz. Uff. 22 maggio 2012, n. 118), concernente la “Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, per l’anno 2011″, individua i seguenti criteri e finalità.

Criteri
Sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica:
a) popolazione residente, per Regione, d’età pari o superiore a 45 anni, nella misura del 60%;
b) criteri già usati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (ex legge 8 novembre 2000, n. 328), nella misura del 40%.

Finalità
Le risorse sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e, “in particolare, al fine di evitare fratture nella continuità assistenziale e condizioni di improprio abbandono delle famiglie”, attraverso:
a) progetti finalizzati a realizzare o potenziare percorsi assistenziali domiciliari che consentano una presa in carico globale della persona affetta e dei suoi familiari, atteso che il domicilio della persona con SLA rappresenta il luogo d’elezione per l’assistenza per la gran parte del corso della malattia;
b) interventi volti a garantire il necessario supporto di assistenti familiari per un numero di ore corrispondente alle differenti criticità emergenti con l’evoluzione della malattia, inclusa l’attivazione di specifici percorsi formativi per assistenti familiari per pazienti affetti da SLA che coprano gli aspetti legati alle diverse aree di bisogno (motoria, respiratoria, nutrizionale, della comunicazione, della dimensione domiciliare);
c) interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver, in sostituzione di altre figure professionali e sulla base di un progetto personalizzato in tal senso monitorato.

Anno 2013

Il Decreto ministeriale 20 marzo 2013 (pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2013, n. 173) torna ai criteri di riparto indicati nel Decreto ministeriale 12 ottobre 2007 (Anno 2007). E individua nuove finalità.

Criteri
Sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:
a) popolazione residente, per Regione, d’età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
b) criteri già usati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (ex legge 8 novembre 2000, n. 328), nella misura del 40%.

Finalità
Le risorse sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni:
a) la previsione o il rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali (livello ASL, Comunale, intercomunale coincidenti con le attività programmatorie) così da agevolare e semplificare l’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari;
b) l’attivazione o il rafforzamento della presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, socio-sanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie;
c) l’implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti forniti dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
d) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
e) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato e in tal senso monitorati;
f) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo.

In aggiunta, il Decreto di riparto impegna le Regioni ad usare le risorse ripartite prioritariamente, e comunque per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima. In questo computo sono inclusi anche gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
Secondo la definizione espressa sinteticamente all’articolo 3 del Decreto, per “persona in condizione di disabilità gravissima” si intendono “le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.)”.

Anno 2014

Il Decreto ministeriale 7 maggio 2014 (pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2014, n. 214) mantiene gli stessi criteri di riparto e le stesse finalità indicati nel Decreto ministeriale 20 marzo 2013 (Anno 2013).

Come per la precedente annualità, il Decreto impegna le Regioni ad usare le risorse ripartite prioritariamente per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima e stabilisce, ai fini dell’applicazione del Decreto stesso, cosa si debba intendere per disabilità gravissima. Tuttavia, unitamente al Decreto di riparto, è stato approvato dalla Conferenza unificata un Accordo integrativo che indica una maggiore quota di destinazione delle risorse per gli interventi di assistenza domiciliare diretta e indiretta a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima (dal 30% stabilito dal Decreto al 40% individuato dall’Accordo) e precisa ulteriormente la definizione di disabilità gravissima.
In particolare, l’Accordo stabilisce che per condizione di disabilità gravissima si debba intendere “quella delle persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l’integrità psico-fisica”.

Il Decreto di riparto stabilisce inoltre che la quota destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 10.000.000 di euro, sia indirizzata ad azioni di natura sperimentale volte all’attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (DPR 4 ottobre 2013), relativamente alla linea di attività “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”. Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province Autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Anno 2015

Il Decreto ministeriale 14 maggio 2015 (pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2015, n. 178) conferma gli stessi criteri di riparto indicati nel Decreto ministeriale 12 ottobre 2007 (Anno 2007) e successivamente mantenuti. E fissa le seguenti finalità.

Finalità
Rispetto alle due precedenti annualità, nel Decreto di riparto relativo al 2015 vengono apportati dei cambiamenti alle finalità di destinazione delle risorse del Fondo, indirizzate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti.
In particolare, dalle aree prioritarie di intervento vengono espunte tutte quelle voci che non fanno riferimento a prestazioni direttamente rivolte agli interessati, ma che andavano a finanziare l’istituzione o il rafforzamento di interventi o azioni di sistema, come i Punti Unici di Accesso alle prestazioni e ai servizi (PUA) o le Unità di Valutazione Multiprofessionali (UVM). Questi dovrebbero, infatti, già essere strutturati a livello territoriale, tanto da essere richiamati come parte della metodologia operativa al successivo articolo 4 del Decreto, dedicato all’Integrazione socio-sanitaria. Nella sostanza devono esistere a prescindere dai finanziamenti del Fondo.
Vengono, dunque, individuate le seguenti aree prioritarie di intervento, riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni:
a) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato e in tal senso monitorati;
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

In aggiunta, il Decreto di riparto, all’articolo 3, impegna le Regioni ad usare le risorse ripartite prioritariamente, e comunque per una quota non inferiore al 40%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima (tale percentuale, nella precedente annualità, era stata definita nell’ambito di un Accordo integrativo). In questo computo sono inclusi anche gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
Lo stesso articolo 3 del Decreto precisa che per “persone in condizione di disabilità gravissima” si debbano intendere le “persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l’integrità psico-fisica”.

Il Decreto di riparto stabilisce inoltre che la quota destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 10.000.000 di euro, sia indirizzata, come nella precedente annualità, ad azioni di natura sperimentale volte all’attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (DPR 4 ottobre 2013), relativamente alla linea di attività “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”.

Anno 2016

Il Decreto ministeriale 26 settembre 2016 (pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 280) conferma gli stessi criteri di riparto indicati nel Decreto ministeriale 12 ottobre 2007 (Anno 2007) e successivamente mantenuti. Ma precisa che tali criteri, a partire dal 2017, saranno oggetto di una specifica integrazione e revisione, in esito alla rilevazione cui saranno chiamate le Regioni del numero delle persone con disabilità gravissima presenti nei loro territori, sulla scorta della definizione introdotta in via sperimentale dal presente Decreto.

Inoltre conferma le stesse finalità indicate nel Decreto ministeriale 14 maggio 2015 (Anno 2015). E ribadisce l’impegno da parte delle Regioni di impiegare le risorse ripartite prioritariamente, e comunque per una quota non inferiore al 40%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.
L’articolo 3, in particolare, introduce una definizione sperimentale, da sottoporre a valutazione, di “disabilità gravissima”. Essa identifica, in modo puntuale, le condizioni in cui devono trovarsi coloro che beneficiano dell’indennità di accompagnamento o siano comunque definiti non autosufficienti (allegato 3 DPCM 159/2013) per poter essere considerati in condizione di disabilità gravissima. Inoltre, tale definizione comprende l’indicazione delle scale di valutazione e dei criteri da adottare, nonché delle soglie da considerare, per il riconoscimento di tale condizione (Allegato 1 e Allegato 2 del Decreto).

Il numero delle persone con disabilità gravissima, rilevato dalle Regioni sulla base dei criteri introdotti, dovrà essere comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il primo trimestre del 2017, al fine della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone con disabilità gravissima, da garantire su tutto il territorio nazionale, nei limiti della quota di risorse del Fondo per le non autosufficienze rese disponibili.

Il Decreto di riparto conferma inoltre, come nelle due precedenti annualità, che la quota destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 10.000.000 di euro, sia indirizzata ad azioni di natura sperimentale volte all’attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (DPR 4 ottobre 2013), relativamente alla linea di attività “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”. A queste risorse vanno ad aggiungersi, per il 2016, ulteriori 5 milioni di euro, stanziati dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 406, della legge 208/2015), per un ammontare complessivo di 15 milioni di euro. Tali risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, il Decreto dedica l’ultimo articolo al Piano per la non autosufficienza, da adottare con un successivo Decreto, che si pone l’obiettivo di definire per il triennio 2017-19:
a) i principi e i criteri per l’individuazione dei beneficiari, a partire dalla definizione di disabilità gravissima, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità e con l’obiettivo di adottare una nozione di persone con necessità di sostegno intensivo, differenziato sulla base dell’intensità del sostegno necessario;
b) il graduale raggiungimento , nei limiti delle risorse disponibili sull’FNA, dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.
Allo scopo di elaborare il Piano, viene costituito, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo di confronto con le Regioni e l’ANCI sulla definizione di disabilità gravissima, introdotta dal presente Decreto, in relazione agli esiti delle rilevazioni che saranno effettuate dalle Regioni.

Anno 2017

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2018, n. 33), a differenza di quanto previsto nel precedente decreto di riparto, conferma gli stessi criteri indicati nel Decreto ministeriale 12 ottobre 2007 (Anno 2007) e successivamente mantenuti. E conferma le stesse finalità indicate nel precedente decreto di riparto (Anno 2016).

Il Decreto impegna le Regioni ad usare le risorse ripartite prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, come definite nel Decreto di riparto 26 settembre 2016 (Anno 2016). In questo computo sono inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer.

Si conferma infine in 15.000.000 di euro la quota destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da indirizzare ad azioni di natura sperimentale volte all’attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (DPR 4 ottobre 2013), relativamente alla linea di attività “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”. Tali risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Anno 2018

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2019, n. 35), nelle more della definizione del Piano per la non autosufficienza, conferma gli stessi criteri e le stesse finalità indicati nel Decreto ministeriale 26 settembre 2016 (Anno 2016).

Come avvenuto per la precedente annualità il Decreto impegna le Regioni ad usare le risorse ripartite prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, come definite nel Decreto di riparto 26 settembre 2016 (Anno 2016). In questo computo sono inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer.

Si conferma infine in 15.000.000 di euro la quota destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da indirizzare ad azioni di natura sperimentale volte all’attuazione del Secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (DPR 12 ottobre 2017), relativamente alla linea di intervento “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”. Tali risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Anno 2019

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 (pubblicato nella Gazz. Uff. 04 febbraio 2020, n. 28), oltre a ripartire le risorse afferenti al FNA, adotta il Piano per la non autosufficienza 2019-2021, su proposta della Rete della protezione e dell’inclusione sociale. Il Piano costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al FNA e individua, “nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale”.
Le Regioni, a loro volta, sono impegnate ad adottare un Piano regionale per la non autosufficienza, ossia un atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del Piano nazionale, a valere sulle risorse del FNA, eventualmente integrate con risorse proprie.

Per quanto concerne la ripartizione delle risorse, il Decreto destina l’intero ammontare delle risorse afferenti al FNA per il triennio 2019-2021, secondo gli stessi criteri indicati nel Decreto ministeriale 26 settembre 2016 (Anno 2016). Si precisa tuttavia che tali criteri sono essere soggetti a revisione secondo le indicazioni del Piano per la non autosufficienza successivo al triennio 2019-2021, salvi eventuali aggiornamenti antecedenti, anche sulla base del monitoraggio degli interventi e dei fabbisogni

Le finalità degli interventi richiamate dal Piano nazionale sono le medesime indicate nel Decreto ministeriale 26 settembre 2016 (Anno 2016). Inoltre, come avvenuto per la precedente annualità, il Decreto impegna le Regioni ad usare le risorse ripartite prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, come definite nel Decreto di riparto 26 settembre 2016 (Anno 2016). In questo computo sono inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer.

Il Decreto stabilisce che, in attuazione del Secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (DPR 12 ottobre 2017), relativamente alla linea di intervento “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”, vengano finanziate azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente, per un ammontare complessivo a livello nazionale di 18,7 milioni di euro, di cui almeno 14,96 milioni di euro a valere sulla quota del FNA trasferita a ciascuna Regione.

Tabella riassuntiva ripartizioni FNA

(in milioni di euro)

Anno Regioni[1] Ministero Totale Decreto di riparto
2007 99 1 100 Decreto ministeriale 12 ottobre 2007 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2008, n. 96)
2008 299 1 300 Decreto ministeriale 6 agosto 2008 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 novembre 2008, n. 261)
2009 399 1 400 Decreto ministeriale 6 agosto 2008 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 novembre 2008, n. 261)
2010 380 20 400 Decreto Ministeriale 4 ottobre 2010 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2011, n. 8)
2011 100 0 100 Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 maggio 2012, n. 118)
2012 0 0 0
2013 275 0 275 Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2013, n. 173)
2014 340 10 350 Decreto Ministeriale 7 maggio 2014 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2014, n. 214)
Accordo Conferenza Unificata Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie Locali – Repertorio Atti n.: 101/CU, 5 agosto 2014
2015 390 10 400 Decreto Ministeriale 14 maggio 2015 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2015, n. 178)
2016 390 10 400 Decreto Ministeriale 26 settembre 2016 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 280)[2]
Allegato 1
Allegato 2
2017 448,6 15 463,6 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2017 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2018, n. 33)[3]
2018 460,7 15 475,7 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2018 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2019, n. 35)
Decreto 21 dicembre 2018 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2019, n. 50)[4]
2019 573,2 0 573,2 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 04 febbraio 2020, n. 28) [5]
Allegato A – Piano per la non autosufficienza 2019-2021
Allegato B – Atto di programmazione regionale 2019-2021
Allegato C – Monitoraggio dei flussi finanziari
Allegato D – Rendicontazione sull’utilizzo delle risorse
Allegato E – Beneficiari degli interventi
Allegato F – Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente

[1. Dall’anno 2010 all’anno 2014 le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano, pur essendo calcolate ai fini dei presenti decreti di riparto, e inserite all’interno di questa scheda, sono rese indisponibili. (Riferimenti normativi: comma 109 dell’art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e Circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze). A partire dal Decreto di riparto 2015 tale disposizione è stata superata.]

[2. Nell’ambito della quota regionale, sono resi indisponibili 35,2 milioni di euro relativi al riparto della Regione Lazio, che ha richiesto il totale definanziamento delle quote spettanti per l’anno 2016, in base all’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulle modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario.]

[3. Per l’annualità 2017, l’entità delle risorse effettivamente ripartite è pari a 513,6 milioni di euro (e non 500 milioni di euro come stabilito, per il solo 2017, dal decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18). Ciò per effetto di due disposizioni: a) La nota del 20 marzo 2017 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che ha espresso la volontà di integrare, con risorse proprie e per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, le risorse nazionali afferenti al FNA (indicate in tabella), a seguito del ridimensionamento che si era precedentemente concordato con lIntesa del 23 febbraio 2017 [documento non accessibile] (Tabella 3, “Riduzione risorse 2017”); b) Il comma 109, dell’art. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l’incremento del FNA, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui, con le eventuali risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall’INPS e dall’esito delle verifiche straordinarie. Risorse quantificate per il 2017 in 13,6 milioni di euro.]

[4. Per l’annualità 2018, l’entità delle risorse effettivamente ripartite è pari a 475,7 milioni di euro (e non 450 milioni di euro). Ciò per effetto del comma 109, dell’art. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l’incremento del FNA, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui, con le eventuali risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall’INPS e dall’esito delle verifiche straordinarie. Risorse quantificate per il 2018 in 12,2 milioni di euro nel Decreto 12 dicembre 2018, e in 13,5 milioni di euro aggiuntivi nel Decreto 28 febbraio 2019.]

[5. Per l’annualità 2019, l’entità delle risorse ripartite è pari a 573,2 milioni di euro, come stabilito dal Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 (cfr. Tabella 1 del Piano per la non autosufficienza 2019-2021). In aggiunta il comma 109, dell’art. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone l’incremento del FNA, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui, con le eventuali risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall’INPS e dall’esito delle verifiche straordinarie. Risorse quantificate per il 2019 in 23,2 milioni di euro]

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