In questo Focus troverete una ricostruzione delle disposizioni normative relative all’istituzione e alle dotazioni economiche annuali del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (il cosiddetto Fondo per il Dopo di noi).
La legge istitutiva del Fondo ne ha determinato la relativa dotazione in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Successivamente, con il Decreto 28 dicembre 2017 (“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020” – Tabella 4) il Fondo è stato ridotto a 51,1 milioni di euro rispettivamente per il 2018 e il 2019, per poi tornare a 56,1 milioni di euro nel 2020.
Il Decreto 31 dicembre 2018 (“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021” – Tabella 4) ha riportato il Fondo a 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2019.
Attualmente, con l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il Fondo è stato elevato a 58,1 milioni di euro per il 2020, per poi tornare a 56,1 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 (Decreto 30 dicembre 2019 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022” – Tabella 4).
Il Fondo sarà successivamente oggetto del consueto decreto di riparto fra le Regioni.
Indice
Istituzione del Fondo
Decreti di riparto
Tabella riassuntiva dotazioni Fondo
Relazione sullo stato di attuazione
Istituzione e caratteristiche del Fondo
Il «Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» è stato istituito dall’articolo 3, comma 1 della Legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), pubblicata nella Gazz. Uff. 24 giugno 2016, n. 146. E il medesimo comma ne ha previsto anche l’originaria assegnazione economica per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la finalità di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia personale, per evitare l’istituzionalizzazione e per dare attuazione a prestazioni di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.
La dotazione del Fondo è determinata in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Decreti di riparto
Le risorse assegnate al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono ripartire annualmente tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Anno 2016
Il primo decreto di riparto del Fondo definisce, oltre alla quota di risorse assegnate alle singole Regioni, anche i criteri applicativi per l’attribuzione delle relative risorse e gli interventi con esse finanziabili.
Criteri: le risorse attribuite a ciascuna Regione sono calcolate sulla base della quota di popolazione regionale afferente alla fascia d’età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente. Tali criteri sono adottati in via sperimentale per il 2016. Mentre per gli anni successivi saranno oggetto di specifica valutazione ed eventuale integrazione o revisione.
Le risorse del Fondo sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali. I finanziamenti per gli interventi e i servizi di natura sociosanitaria non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.
Prestazioni: a valere sulle risorse del Fondo possono essere attuati:
- percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione;
- interventi di supporto alla domiciliarità;
- programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative;
- in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.
Le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono alle suddette prestazioni, nei limiti delle risorse del Fondo, previa valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del progetto personalizzato, che deve essere definito, monitorato e valutato assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona stessa o di chi la rappresenta.
Tabella riassuntiva dotazioni Fondo
Relazione sullo stato di attuazione
L’articolo 8 della della Legge 112/2016 dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di legge e sull’utilizzo delle risorse stanziate.
Anno |
Relazione |
2017 |