Il 29 novembre 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 il Decreto di riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per l’anno 2016. Con tale Decreto il Ministero delle politiche sociali provvede, come ogni anno, a suddividere gli stanziamenti approvati dal Parlamento nella precedente Legge di Stabilità.
Per il 2016 la somma da ripartire tra le Regioni e l’Amministrazione centrale ammontava inizialmente a 312.589.741,00 euro, di poco inferiore a quella relativa alla precedente annualità (circa 313 milioni di euro nel 2015). Tuttavia tale somma è stata ridotta di circa 1.000.000 di euro, da porre a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione della sentenza del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016. Il comma 5 dell’art. 2 sexies (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità) della Legge 89/2016 quantifica, infatti, tali oneri in complessivi 1.000.000 di euro annui, disponendo che ad essi si provveda attraverso la relativa riduzione della dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali a decorrere dal 2016.
Dei 311.589.741,00 euro disponibili, quasi 34 milioni rimangono al Ministero e poco meno di 278 milioni vengono trasferiti alle Regioni. Nell’ambito della quota regionale sono tuttavia resi indisponibili, come avvenuto anche per il Fondo per le Non Autosufficienze, 24,3 milioni di euro relativi al riparto della Regione Lazio. Come possiamo leggere nei “Considerato” dei due Decreti di riparto (FNPS e FNA), essa ha infatti richiesto il totale definanziamento delle quote spettanti per l’anno 2016, in base all’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulle modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario.
Secondo l’articolo 3 del presente Decreto, le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse dell’FNPS loro destinate per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell’allegato 1, e conseguentemente a monitorare e rendicontare gli interventi programmati. Si tratta di servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale; servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio; servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari; servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità; misure di inclusione sociale – sostegno al reddito.
Le Regioni sono, inoltre, tenute ad integrare nella programmazione sociale le risorse relative al Fondo per le Non Autosufficienze, quelle eventualmente attribuite agli ambiti territoriali per i servizi di cura dell’infanzia e degli anziani non autosufficienti, nonché le risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte.
In particolare, nella programmazione dei servizi per la presa in carico e per gli interventi di contrasto alla povertà, le Regioni devono tener conto dell’avvio del SIA – Sostegno per l’inclusione attiva. A tali servizi viene conseguentemente assicurata priorità nell’utilizzo delle risorse dell’FNPS, in maniera complementare alle relative risorse del PON inclusione, al fine di garantire adeguati servizi di presa in carico, valutazione del bisogno e accompagnamento ai beneficiari del SIA.
Nell’ambito della quota dell’FNPS destinata al Ministero delle politiche sociali, almeno 3.000.000 di euro sono riservati ad azioni volte al consolidamento e all’allargamento, nonché all’assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell’allontanamento dei figli minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I.
(Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione).
Il Decreto dispone inoltre la costituzione, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un gruppo di lavoro con le Regioni e l’ANCI, al fine di individuare le priorità di finanziamento, l’articolazione delle risorse del Fondo, nonché le linee di intervento e gli indicatori finalizzati a specificare gli obiettivi di servizio. In particolare, viene individuata come area prioritaria di analisi la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, in considerazione dei risultati di una rilevazione straordinaria, disposta dallo stesso Decreto, sui servizi e gli interventi attivati in ciascun ambito territoriale per il contrasto alla povertà.
Quanto agli obiettivi di servizio riferibili all’area della disabilità e della non autosufficienza, si dispone che essi vengano definiti unitariamente nel Piano per la non autosufficienza, da adottare secondo i criteri individuati dal Decreto di riparto del Fondo per le Non Autosufficienze.