Fondo Nazionale Politiche Sociali: pubblicato il Decreto di riparto

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2013 è stato finalmente pubblicato il Decreto di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per il 2013. Come di consueto il Ministero delle politiche sociali provvede a suddividere gli stanziamenti approvati dal Parlamento nella precedente Legge di stabilità.

Per il 2013 la somma totale disponibile ammonta a 343 milioni e 704 mila euro.

Di questi, 43 milioni e 704 mila euro li trattiene il Ministero, 4 milioni e 980 mila euro vengono destinati solo formalmente alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, mentre i rimanenti 295 milioni e 20 mila euro vengono trasferiti alle Regioni.

Le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati in un allegato al Decreto. Si tratta di servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale; servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio; servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari; servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità; misure di inclusione sociale – sostegno al reddito.

Con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni saranno definite linee di intervento e indicatori volti a specificare in dettaglio gli obiettivi di servizio e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.

Nel Decreto di riparto per il 2013 va segnalata una significativa novità non favorevole alle Regioni e, a caduta, agli Enti locali e ai cittadini. Il Decreto infatti provvede all’erogazione immediata alle Regioni solo del 20% loro spettante, mentre il rimanente 80% è rimandato a successivi adempimenti da parte delle stesse Regioni.

Vediamo di ricostruire l’origine di tale provvedimento.

Il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Legge 7 dicembre 2012, n. 213) all’articolo 2 è intervenuto con decisione per contenere i cosiddetti costi della politica, imponendo alle Regioni di adeguare i propri Statuti regolamentando e restringendo, ad esempio, i compensi, le provvidenze e le indennità ai consiglieri, oltre ai rimborsi ai partiti.

Le Regioni che non si adeguano modificando i propri Statuti a decorrere dal 2013 si vedono ridurre una quota pari all’80% dei trasferimenti, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale. Le Regioni virtuose, una volta dimostrate le modificazioni statutarie, possono ricevere l’intero importo.

La stessa norma prevede che, in caso di mancato adeguamento degli Statuti entro il 31 dicembre 2012, i trasferimenti erariali a favore delle Regioni inadempienti siano ulteriormente ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio regionale e ai membri della Giunta regionale.

Da quel provvedimento trae origine la distinzione nel Decreto di riparto del FNPS fra il 20% da erogare subito e l’80% da erogare dopo che le Regioni avranno inviato alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’economia e delle finanze dati e conferme sull’avvenuta modificazione dei propri Statuti.

Tuttavia, nel frattempo, la Legge 7 dicembre 2012, n. 213 è stata modificata dalla più recente Legge 9 agosto 2013, n. 99. Essa ha disposto (all’articolo 2, comma 1) che il vincolo dell’80% di cui sopra non si applichi sui trasferimenti che riguardano le politiche sociali e le non autosufficienze, ampliando quindi l’eccezione precedente che interessava solo la sanità e il trasporto locale. Il senso della modifica è evidente: non paghino i cittadini più esposti e i servizi essenziali a causa dei comportamenti poco virtuosi della propria Regione.

Di fatto il Decreto di riparto, emanato prima dell’approvazione della Legge 99/2013, non tiene in considerazione le più recenti disposizioni. Verosimilmente il Ministero in forza delle novità introdotte provvederà a modificare il Decreto di riparto introducendo i conseguenti interventi correttivi.

Fino ad allora le singole Regioni hanno sicurezza solo del 20% degli stanziamenti loro spettanti, indicati con chiarezza nella Tabella 2A del Decreto di riparto. 

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